Statuto

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MUSICAPER ETS"


TITOLO I

Principi generali

Art. 1: Denominazione, sede, durata

Art. 2: Scopo e finalità

Art. 3: Attività della Fondazione

Articolo 1

- Denominazione, sede, durata -

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile (Libro Primo, Titolo I delle Persone giuridiche, Capo II e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato Codice del Terzo Settore) la Fondazione avente denominazione "FONDAZIONE MUSICAPER ETS" con sede nel Comune di Bologna.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Scopi e finalità -

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di interesse generale finalizzate alla promozione della cultura musicale a tutti i livelli per le sue valenze di crescita umana, civile e sociale nonché alla diffusione della pratica musicale nelle scuole e in tutte le fasce di età, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività di cui all'art. 5 lettere d) ed i) del D.Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, alla



Articolo 3

- Attività della Fondazione -

Per il perseguimento dei propri fini a favore di tutta la collettività e ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore la Fondazione potrà:

1) promuovere la musica nelle scuole pubbliche e/o private attraverso progetti speciali, corsi, incontri con la musica e concerti; promuovere interventi nel campo della didattica musicale, organizzando direttamente o collaborando alla realizzazione di progetti didattici specifici, corsi di aggiornamento, perfezionamento, seminari, conferenze e iniziative di formazione professionale;

2) fondare scuole di musica e partecipare all'attività o alla gestione di istituti musicali già esistenti; gestire luoghi di spettacolo o beni artistici dedicati, sale di registrazione e post produzione audio-video;

3) intervenire nel più ampio campo della cultura e delle arti e del dialogo fra i linguaggi comunicativi con iniziative dedicate;

4) partecipare a bandi pubblici e privati per il reperimento delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;

5) predisporre tutte le attrezzature e le strutture e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività;

6) esercitare attività commerciali nell'ottica di reperire risorse finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari, fornendo a persone fisiche e ad enti pubblici e/o privati, italiani o stranieri, servizi inerenti il campo della musica e della cultura, realizzando eventi, rassegne, concerti;

7) collaborare con istituti di cultura musicale italiana all'estero e con altri enti pubblici o privati per progetti specifici;

8) realizzare incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e promuovere la commercializzazione, pubblicare libri, dispense, manuali, audiovisivi, realizzare programmi software e prodotti digitali inerenti al campo musicale;

9) avvalersi, per la realizzazione di quanto sopra indicato, della collaborazione di singoli, quali musicisti, tecnici, amministratori, agenti teatrali, uomini di cultura, enti pubblici e/o privati (istituzioni culturali, agenzie, associazioni, cooperative).

Per il raggiungimento diretto o indiretto degli scopi sociali, la Fondazione potrà realizzare, acquistare o vendere, prendere o cedere in affitto, leasing, comodato immobili di qualsiasi genere, macchinari, apparecchiature elettroniche, materiali, beni mobili strumentali in genere, nonché svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e amministrativa (iscrizione al R.E.C., assunzione di opportune licenze commerciali), necessarie o semplicemente utili, nonché assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma e modo in imprese, enti, associazioni anche non riconosciute, consorzi e simili, pubblici e privati, nazionali ed estere, nonché in società e cooperative.

Sempre per il raggiungimento dei detti scopi sociali, la Fondazione potrà compiere inoltre tutte le attività finanziarie che si rendessero necessarie o semplicemente utili, comprese le aperture di conti correnti semplici o affidati, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari, e potrà inoltre costituire ipoteche, rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi e di organismi consociati e consortili, nonché riceverli.

La Fondazione potrà, infine, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché partecipare a tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

La Fondazione non ha scopo di lucro e per il raggiungimento degli scopi associativi potrà, oltre a raccogliere quote annuali, oblazioni e atti di liberalità, e contributi da enti pubblici e privati in genere, avvalersi di prestazioni artistiche e non anche a titolo gratuito, da parte di artisti e figure professionali nei vari campi.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

- Attività diverse -

La fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO II

PATRIMONIO e PROVENTI

Art. 4: Patrimonio della Fondazione

Art. 5: Destinazione dei proventi del patrimonio

Articolo 4

- Patrimonio della Fondazione -

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito secondo criteri prudenziali in modo coerente con la specifica natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro.

Il Patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e un Fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione.

Il Fondo di dotazione è costituito da:

1) donazioni o conferimenti dei Fondatori;

2) beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;

3) donazioni effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;

4) risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Il Fondo di gestione è costituito da:

5) Redditi del patrimonio di cui numero 1) del comma terzo del presente articolo;

6) da ogni contributo pubblico o privato eredità, legato, lascito o donazione non espressamente destinati al Fondo di dotazione.

Articolo 5

- Destinazione dei proventi del patrimonio -

I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi devono essere destinati anche eventuali avanzi di gestione.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6: Fondatori

Art. 7: Presidente

Art. 8: Consiglio di amministrazione

Art. 9: Assemblea dei sostenitori ( organo facoltativo)

Art. 10: Organo di Controllo;

Art. 11: Revisore legale dei conti (organo facoltativo)

Articolo 6

- Fondatori-

I Fondatori sono i Signori:

-Roberto Ravaioli, nato a Ravenna il giorno 11 giugno 1960, residente in Bologna Via del Terrapieno n. 16/8, cod. fisc. RVLRRT60H11H199R;

-Giovanni Paganelli, nato il 30 ottobre 1992 a Modena ed ivi residente in Strada Barchetta n. 177, cod. fisc. PGNGNN92R30F257F;

-Lucca Poppi, nato il 4 maggio 1985 in Bologna ed ivi residente in Via Dikens n. 4, Cod. Fisc. PPPLCU85E04A944D.

I Fondatori sono membri permanenti del Consiglio di Amministrazione.

É attribuito al fondatore Roberto Ravaioli il diritto di designare un o più soggetti che acquisteranno la carica di membro permanente del Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche e/o giuridiche che abbiano manifestato la volontà di sostenere la continuazione della Fondazione.

Queste persone sono dette “Rappresentanti dei Fondatori” e sono dotate dello stesso diritto di designare i loro successori con gli stessi attributi e così di seguito per tutta la durata della Fondazione.

Articolo 7

- Presidente -

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, delle cui deliberazioni cura l’esecuzione.

Il Presidente coordina le attività della Fondazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Fondazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio e nomina a ogni riunione un Segretario del Consiglio per la stesura di un Verbale della riunione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano a un Vicepresidente.

Articolo 8

- Consiglio di amministrazione -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri (compresi i Fondatori), nominati dal Fondatore designato, ovvero dai soggetti da egli indicati.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Ciascun membro - eccetto i Fondatori e i loro Rappresentanti - dura in carica per cinque esercizi o fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Fondatori, o dai soggetti da essi indicati, al momento della nomina.

In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere il Fondatori o i loro rappresentanti nominano un sostituto.

I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Possono essere confermati nell’incarico.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, ossia da uno dei membri eletto ogni volta a questa carica dal Presidente e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio possiede tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ossia:

- esegue e cura che vengano eseguiti gli indirizzi e i programmi;

- entro il 30 novembre di ogni anno, ovvero entro diversa data concordata dal Consiglio, predispone ed approva il bilancio preventivo per l’anno successivo;

- entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il maggior tempo concesso dalla legge, predispone ed approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle a loro connesse;

- amministra il patrimonio della Fondazione;

- ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione;

- ha facoltà di nominare ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;

- delibera eventuali modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, oltre a quanto indicato nell'articolo 14 del presente statuto;

- prepara le deliberazioni riguardanti l’approvazione dei regolamenti della Fondazione, la nomina del Presidente, le modificazioni dello statuto nei limiti sopraindicati.

Il Consiglio di Amministrazione è competente su tutto quanto previsto dagli art. 25 e 26 del D.Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato), almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta, tramite e-mail o raccomandata anche a mano, dalla maggioranza dei consiglieri in carica, oppure dall’organo di controllo.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a due giorni; la riunione è comunque ritenuta valida qualora, anche senza formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, posta elettronica, tutti con prova di avvenuta ricezione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in video/audio conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi video/audio collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

(I) il Presidente della riunione e il Segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo, salvo diversa disposizione di legge;

(II) nel verbale dovranno essere specificamente indicati i luoghi video/audio collegati, salvo diversa disposizione di legge ovvero qualora trattasi di riunione totalitaria;

(III) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

(IV) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

(V) gli intervenuti siano in grado di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 9

- Assemblea dei Sostenitori -

Organo facoltativo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno potrà essere istituita l’Assemblea dei sostenitori, costituita da persone fisiche e/o giuridiche e/o enti che perseguono e sostengono pecuniariamente gli scopi istituzionali della Fondazione, ha potere consultivo, non vincolante, e propositivo, ma non d’indirizzo e non deliberativo.

Fra i sostenitori le persone giuridiche non potranno essere in numero superiore alle persone fisiche. La somma con cui si sostiene la Fondazione va versata sull’IBAN della medesima.

La qualità di sostenitore si perde se entro l'anno solare non viene versata alcuna somma in favore della Fondazione. Il Rappresentante dei Sostenitori - nominato dall'assemblea stessa - comunica, a mezzo mail, l'avviso della momentanea revoca della qualità di sostenitore, specificando che se entro 30 (trenta) giorni non provvederà a sostenere pecuniariamente la Fondazione la revoca sarà definitiva.

L'Assemblea dei Sostenitori nomina al suo interno un Rappresentante, con le modalità sotto indicate.

Il Rappresentante dei Sostenitori ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente della Fondazione la convocazione dell'assemblea dei sostenitori.

È obbligatoria la convocazione quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti a tale categoria.

Il Presidente convoca l'assemblea dei sostenitori con avviso contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il Rappresentante dei Sostenitori ha il compito di presiedere l'assemblea, tranne nel caso della prima assemblea che è presieduta dal Presidente della Fondazione. In caso di mancanza di uno di questi soggetti l’assemblea dei sostenitori è presieduta dal soggetto designato dall’assemblea stessa, con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

- Organo di controllo -

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo che dura in carica tre anni.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti a norma dell'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

- Revisione legale dei conti -

Organo facoltativo

È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.


TITOLO IV

Articolo 12

- Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di Esercizio deve indicare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 13

- Libri della Fondazione -

La fondazione ha il compito di tenere i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017.

I libri sociali possono essere visionati dai sostenitori facendone richiesta scritta inviata via PEC al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deve rispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento, indicando luogo ore e data per la presa visione dei libri sociali.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La delibera in merito allo scioglimento è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.”;


associazione  musicaper