Statuto

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

  1. a)E’ costituita l’Associazione denominata “MUSICAPER”, con sede in bologna, Via Mascarella 44.(ndr. modificata in ottobre 2011 in Via del Terrapieno 16/8)

  2. b)L’associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2

  3. c)La durata dell’Associazione è illimitata.


Art.2  Scopi e attività

  1. 1.L’oggetto sociale dell’Associazione è promuovere l’educazione alla cultura musicale attraverso concerti, corsi, seminari, convegni e guide all’ascolto per i propri associati, anche in connessione con altre forme di espressione artistica e altri campi culturali.

  2. 2.L’associazione potrà anche:

  3. a)predisporre tutte le attrezzature, le strutture e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività.

  4. b)fornire a persone fisiche e non, ed inoltre ad enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri, servizi inerenti il campo della musica, realizzando programmi musicali di elevato interesse artistico-culturale e di grande qualità esecutiva.

  5. c)organizzare e collaborare alla realizzazione di concerti, festivals, rassegne musicali.

  6. d)promuovere interventi nel campo della didattica musicale, organizzando e collaborando alla realizzazione di corsi, seminari, conferenze.

  7. e)fondare e gestire scuole di musica e partecipare alle attività o aòòa gestione di istituti musicali già esistenti

  8. f)promuovere la musica nelle scuole pubbliche e private attraverso corsi, incontri e concerti

  9. g)collaborare con istituti di Cultura Italiana all’estero

  10. h)gestire strutture idonee allo svolgimento di attività musicali quali teatri, sale di incisione, sale da concerto, scuole di musica, arene.

  11. i)Gestire strutture commerciali adibite alla produzione e alla vendita di strumenti musicali ed accessori, edizioni musicali, strumenti didattici, audiovisivi e materiale musicale in genere.

  12. j)Realizzare incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e promuoverne la commercializzazione.

  13. k)Promuovere l’attività artistica di artisti di valore, soci e non, reperendo concerti, e pubblicizzandone le offerte.

  14. l)Favorire la conoscenza, la diffusione e l’amore per la musica attraverso iniziative di vario genere come incontri, concerti, dibattiti, scelta di programmi con particolare riferimento alla valorizzazione di repertori poco conosciuti o inediti, e alla valorizzazione dei beni culturali.

  15. m)L’associazione potrà avvalersi, per la realizzazione di quanto sopra indicato, della collaborazione di singoli, quali musicisti, tecnici, amminstratori, agenti teatrali e musicali, uomini di cultura, enti pubblici e/o privati (istituzioni culturali, agenzie, associazioni, cooperative).

  16. n)Per il raggiungimento diretto o indiretto degli scopi sociali, l’associazione potrà realizzare, acquistare o vendere, prendere o cedere in affitto, leasing, comodato, immobili di qualsiasi genere, macchinari, apparecchiature elettroniche, materiali, beni mobili strumentali in genere,nonchè svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e amministrativa (iscrizione al REC, assunzione di opportune licenze commerciali), necessarie o semplicemente utili, nonchè assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma e modo in imprese, enti, associazioni anche non riconosciute, consorzi e simili, pubblicie privati, nazionali ed estere, nonchè in società e cooperative.

  17. o)Sempre per il raggiungimento dei detti scopi sociali, l’Associazione potrà compiere inoltre tutte le attività finanziarie che si rendessero necessarie o semplicemente utili, comprese le aperture di conti correnti semplici o affidati, l’emissione di cambiali, l’assunzione di mutui ipotecari, e potrà inoltre costituire ipoteche, rilasciare avvalli, fideiussioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi e di organismi consociati e consortili, nonchè riceverli.

  18. p)L’associazione potrà infine stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonchè partecipare a tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti.


Art.3. Risorse economiche


  1. 1)L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:


  1. a)contributi dei soci e di privati;

  2. b)contributi dello Stato, di enti e di istituzionipubbliche o di Organismi internazionali;

  3. c)donazioni e lasciti testamentari

  4. d)entrate patrimoniali

  5. e)entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi

  6. f)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali

  7. g)quote associative


  1. 2)Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nè durante la vita dell’associazione, nè all’atto del suo scioglimento.

  2. 3)L’esercizio finanziario dell’associazione hainizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

  3. 4)Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.


Art.4  Soci


  1. 1)Il numero degliaderenti è illimitato.

  2. 2)Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e ad osservare il presente statuto.

  3. 3)Fermo restando l’assoluta partà di diritti e doveri rispetto all’ssociazione i soci potranno essere: effettivi, sostenitori, onorari.

  4. a)sono soci effettivi le persone fisiche o i soggetti collettivi (associazioni o società) che versano la quota ordinaria;

    I soci collettivi possono far partecipare una sola persona, adeguatamente delegata, all’assemblea e alle  

    manifestazioni dell’associazione.

  1. b)sono soci sostenitori i soci effettivi che versano volontariamente una quota superiore a quella stabilita

  2. c)Il consiglio può nominare soci onorari personalità di particolare levatura che contribuiscano a dare lustro all’associazione. Tali soci sono esentati dal pagamento della quota associativa.


Art.5. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci


  1. 1) L’ammissione del socio è tacita all’atto della sottoscrizione della quota associativa

  2. 2)Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa

  3. 3)La qualità del socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

  4. 4)L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

  5. a)comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione

  6. b)persistenti violazioni degli obblighi statutari

  7. 5)In caso di morosità oltre i quattro mesi l’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, senza intervento dell’assemblea.

  8. 6)In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

  9. 7)Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

  10. 8)La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trsferimenti in caso di morte, e non è rivalutabile.


Art 6. Doveri e diritti degli associati


  1. 1)I soci sono obbligati:

  2. a)ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  3. b)mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione

  4. c)versare la quota associativa di cui al precedente articolo


  1. 2)I soci hanno diritto:

  2. a)a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione

  3. b)a partecipare all’assemblea con diritto di voto

  4. c)ad accedere alle cariche associative

  5. 3)I soci nonpossono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune nè di altri cespiti di proprietà dell’associazione


Art.7  Organi dell’associazione


  1. 1)Sono organi dell’associazione:

  2. a)l’Assemblea dei soci

  3. b)il Consiglio Direttivo

  4. c)il Presidente

  5. d)il Collegio dei revisori dei conti


  1. 2)tutte le cariche sono assegnate a titolo personale, sono onorifiche, sono vaide solo se accettate


Art.8  L’Assemblea


  1. 1)L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

  2. 2)L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolar

  3. a)ocata dal apresidente del consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivoapprova il bilancio preventivo e consuntivo

  4. b)nomina i componenti del Consiglio direttivo, e del collegio dei revisori dei conti

  5. c)delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni

  6. d)delibera l’esclusione dei soci

  7. e)delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.


2.L’assemblea ordinaria viene convocata dal apresidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o due decimi degli associati ne ravvisino l’opportunità

  1. 3)L’assemblea ordinaria e quella straordnaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, o, in sua assenza, dal Vice presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del consiglio direttivo eletto dai presenti.

  2. 4)L’assemblea ordinaria è fissata in prima convocazionealle ore 19 ed in seconda convocazione alle ore 21 del giorno trenta aprile di ogni anno. Qualora tale data cadesse di domenica ofestivo la convocazione è fissata per il giorno immediatamente successivo.

  3. 5)L’assemblea straordinaria è convocata tramite avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto formale di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavvso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona oper delega tutti i soci.

  4. 6)L’Assemblea, sia ordinaria che traordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

  5. 1)Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Art 9. Il Consiglio direttivo


  1. 1)Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 12, eletti dall’assemblea dei soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

  2. 2)Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla succesiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

  3. 3)Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, uno o due vice presidenti, un segretario, un tesoriere e le altre eventuali cariche di cui si ravvisi la necessità.

  4. 4)Al consiglio direttivo spetta di:

  5. a)curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea

  6. b)predisporre il bilancio preventivo e consuntivo

  7. c)nominare le cariche

  8. d)provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sianospettanti all’asssemblea dei soci, ivicompresa la determinazione della quota associativa annuale.

  9. 4)Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

  10. 5)Il Consiglio direttivo è convocato almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidentelo ritenga opportuno, o quando la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti..

  11. 6)Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della convocazione

  12. 7)In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmentevalide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio

  13. 8)I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.


Art 10. Il presidente


  1. 1)Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l’assemblea dei soci.

  2. 2)Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente o, in assenza, ai membri in ordine di anzianità.

  3. 3)Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.


Art.11  Collegio dei revisori dei conti


  1. 1)Il collegio dei revisori dei coti è composto da tre membri nominati dall’assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

  2. 2)Il Collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell’assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.


Art.12  Norma finale


  1. 1)in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini dipubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.13   Rinvio


1) per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codicecivile, ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e agli usi.









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